Se vi è arrivato il verbale di una multa che vi convince poco, l’unica soluzione è fare ricorso. Ma è meglio ricorrere al giudice di pace o al prefetto? Al giudice di pace, è meno rischioso.
Per ricorrere si può affidare tutto agli avvocati, ma se il valore della controversia non supera 516,46 € la procedura è semplificata e non richiede titoli particolari di studio per “stare in giudizio”, anche se di fatto è preferibile avere almeno una minima conoscenza giuridica.
Ecco in via generale quello che bisogna fare prima di presentarsi di fronte al giudice
Dal momento in cui c’è stata la contestazione del verbale o si riceve la notifica per posta (se non si è in casa il termine scatta da quando si ritira la raccomandata in Posta) si hanno 60 giorni per presentare ricorso.
Bisogna scrivere il ricorso, in genere in cancelleria si trovano moduli prestampati che semplificano la vita. Poi va depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace indicato nel verbale (quello competente sul luogo dove è stata fatta la multa), se non c’è si tratta di un vizio di forma che permette di impugnare lo stesso verbale. Il deposito può essere fatto personalmente (è consentito, salve rare eccezioni di Cancelleria, anche tramite persona regolarmente delegata) oppure per posta mediante raccomandata A.R.
Se non si risiede nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice occorre indicare nel ricorso un luogo nel comune dove il giudice potrà indirizzare le comunicazioni, altrimenti queste ultime saranno depositate presso la sua cancelleria.
Successivamente verrà notificata la data dell’udienza e il nome del giudice incaricato e l’eventuale sospensione provvisoria della sanzione, sospensione che è meglio richiedere sempre sul ricorso.
Il giorno del dibattimento bisogna presentarsi all’ora stabilita in udienza; in tale occasione:
Presentarsi con un documento di identità.
Il giudice dichiara aperto il dibattimento e ascolterà le parti che potranno dire di non aver nulla da aggiungere a quanto già affermato nelle precedenti memorie o chiedere termini (cioè un’udienza in un altro giorno) per esaminare i contenuti di queste ultime.
Se la parte avversa ha depositato in cancelleria delle memorie difensive è meglio presentare in udienza una memoria scritta di replica.
Il giudice può decidere la controversia sin dalla prima udienza o rinviare la discussione se la causa, a suo parere, necessiti di approfondimenti.
La controversia va studiata bene, preparandosi a rispondere ad eventuali contestazioni dell’altra parte. Internet da questo punto di vista è una buona fonte di dritte (in particolare www.autovelox.info). Ecco comunque qualche breve consiglio per smascherare eventuali irregolarità.
Controllare se la controparte si è costituita in giudizio prima della data dell’udienza, e soprattutto se ha depositato delle memorie. Così si possono conoscere in anticipo “le armi” degli altri e preparare una memoria di replica da depositare in cancelleria preferibilmente prima dell’udienza, per consentire così al Giudice di leggersela.
Controllare che, come previsto dal 2^ comma dell’art. 23 della legge n. 689/81, la controparte si sia costituita depositando tutti i documenti necessari, in particolare la copia dell’accertamento (regolarmente notificato) compresa anche la cartolina di ricevimento della raccomandata. Se manca potrà sussistere un vizio di forma tale da comportare l’accoglimento del ricorso.
Se la multa non è stata contestata immediatamente perchè fatta su una strada autorizzata (art. 4, 2^ comma della legge n. 168/02) in tal senso da un decreto prefettizio conviene accertarsi che nel frattempo non ci sia stata una riclassificazione delle strade e, magari, la vostra non sia più autorizzata. Accertatevi in prefettura, oppure se non ce la fate sensibilizzate il giudice su questo punto.
Leggere sempre con attenzione il verbale della multa per controllare se sia scritto chiaramente, se la targa sia riportata correttamente o se sussistono altre simili incongruenze, per esempio se viene individuato un mezzo di trasporto come auto quando in realtà, in base alla targa, si tratta di una moto. Questi vizi di forma infatti, anche rilevabili di ufficio dal Giudice, possono far ritenere l’esistenza di una violazione compiuta da un soggetto ma attribuita per errore ad altro estraneo nominativo.